Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Costituzione, le regioni, ai sensi delle disposizioni della presente legge, promuovono interventi per facilitare il soddisfacimento delle esigenze abitative di giovani coppie che intendono contrarre matrimonio.